Questa mattina, il Comitato Cittadino Taras Futura, nella figura del suo coordinatore avv. Nicola Russo ha presentato nei confronti di Aeroporti di Puglia (AdP), un esposto all’ Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), inviato per conoscenza all’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con richiesta di provvedimento inibitorio d’urgenza.
La diffida riguarda le irregolarità riscontrate nella “Policy Commerciale 2026-2028” relativa allo scalo aeroportuale di Taranto-Grottaglie, finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte dei vettori aerei interessati ad attivare nuovi collegamenti passeggeri di linea.
Queste irregolarità sarebbero state esposte nell’audizione in Quinta Commissione Regione Puglia, fissata per giorno 1 ottobre e poi, il 29 settembre rinviata a data da destinarsi, per la seconda volta dopo mesi, su richiesta del Presidente della Giunta, Antonio Decaro.
Nell’esposto si fa il punto della situazione, ricordando che l’aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto-Grottaglie è parte integrante della Rete Aeroportuale Pugliese (istituita con D.M. ai sensi dell’art. 704 c.n.), la quale impone logiche di gestione integrata, equilibrata e sinergica tra i quattro scali della regione.
Inoltre l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), ha fissato i criteri inderogabili di trasparenza, predeterminazione e non discriminazione che i gestori devono obbligatoriamente rispettare nell’erogazione di incentivi commerciali ai vettori aerei.
Si osserva che il Piano Nazionale Aeroporti (PNA) non risulta modificato per recepire l’apertura strutturale dello scalo ionico ai voli commerciali di linea per passeggeri e che la Regione Puglia ha parallelamente avviato un’interlocuzione con il Governo per l’attivazione di Oneri di Servizio Pubblico (OSP), senza corredare l’istanza di un Piano Economico-Finanziario (PEF).
È importante anche tenere presente che in data 20 ottobre 2009 è stato formalmente siglato il “Protocollo d’Intesa di Area Vasta per l’Aeroporto di Grottaglie” che ha legato la Regione Puglia e gli enti locali a una cooperazione strategica per l’infrastruttura, sancendo la valorizzazione dello scalo non solo in chiave cargo/industriale (comparto Alenia/Finmeccanica), ma ponendo i presupposti politico-amministrativi vincolanti per definirne e attuarne le potenzialità duali e civili, superando i localismi a favore dello sviluppo dei trasporti dell’area jonica.
Ciononostante ci sarebbero delle irregolarità, in primis il paradosso del “Fallimento del Mercato” e l’artificio del test MEO, cioè la stessa formulazione della Policy Commerciale assume come priorità e presupposto la sussistenza di un conclamato fallimento del mercato sull’area ionica. Pur tuttavia, AdP pretende illegittimamente di condizionare l’accesso agli incentivi al superamento del test del MEO (Market Economy Operator).
Si legge nell’esposto che l’invocare logiche di pura redditività da investitore privato in un contesto in cui il gestore stesso certifica il fallimento del mercato rappresenta un artificio giuridico. Tale meccanismo scarica interamente la pianificazione economica e il rischio sui vettori, creando criteri volutamente indeterminati che permetteranno ad AdP di rigettare qualsiasi offerta con motivazioni arbitrarie.
Segue la violazione del Protocollo di Area Vasta (DGR 490/2009) e l’elusione del paradigma S.I.E.G. ignorando completamente gli impegni di programmazione strategica previsti dalla stessa Regione Puglia con la Delibera n. 490/2009. Il Protocollo d’Intesa di Area Vasta ha stabilito che l’infrastruttura possiede una chiara natura duale e civile, intimamente connessa a un ecosistema economico-industriale, logistico e tecnologico unico a livello nazionale (Hub aerospaziale, Leonardo, Area di Crisi Industriale Complessa, Porto e retroporto ZES, transizione ecologica ionica).
Per superare i vincoli europei sugli aiuti di Stato derivanti dalla vicinanza geografica con Brindisi (sotto i 100 km), l’apertura ai voli commerciali passeggeri trova la sua unica e perfetta legittimazione nella qualificazione del servizio quale S.I.E.G. (Servizio di Interesse Economico Generale) ai sensi Decisione 2012/21/UE, volto a soddisfare quella mobilità tecnica e manageriale programmata fin dal 2009.
In più, trincerandosi dietro il test MEO, AdP elude la disciplina dei S.I.E.G. e l’obbligo di stanziare una “compensazione pubblica” idonea per coprire lo start-up dei voli, violando la continuità amministrativa degli atti di programmazione regionale.
In aggiunta, si rileva l’assenza di trasparenza finanziaria nella Rete Aeroportuale, perché si omette del tutto l’indicazione dei criteri trasparenti di allocazione economica e di compensazione tra i flussi finanziari dei diversi scali della rete pugliese. Non è prevista alcuna dotazione finanziaria minima, certa e vincolata per l’infrastruttura di Grottaglie, lasciando alla totale discrezionalità del gestore l’utilizzo dei proventi commerciali della rete regionale, in aperto contrasto con i pilastri della trasparenza tariffaria e di non discriminazione.
Infine il difetto assoluto di presupposto programmatorio (Omessa modifica del PNA), pretendendo la di regolare incentivi e connettività passeggeri per il triennio 2026-2028 in un totale vuoto regolatorio nazionale. AdP non possiede la competenza per azionare leve commerciali passeggeri di lungo periodo su un’infrastruttura la cui destinazione d’uso preminente non è stata ancora formalmente modificata e recepita all’interno del Piano Nazionale Aeroporti (PNA). Tale carenza si traduce in un abuso della funzione di gestore monopolista della rete, idoneo ad alterare le corrette dinamiche competitive a danno del territorio ionico.
Tutto ciò premesso si chiede una diffida affinchè AdP proceda all’immediata sospensione o al ritiro dell’avviso pubblico “Policy Commerciale Taranto-Grottaglie 2026-2028”, a causa dei vizi e delle violazioni sopra esposti e di imporre la riformulazione radicale della procedura entro un termine perentorio.
Tale nuovo bando dovrà contenere la legittima eliminazione del test MEO, in quanto incompatibile con il dichiarato fallimento del mercato, l’attuazione degli impegni di programmazione della DGR n. 490/2009 e l’adozione del paradigma S.I.E.G., qualificando la connettività passeggeri dello scalo ionico quale Servizio di Interesse Economico Generale strettamente interconnesso al tessuto industriale, logistico e scientifico delineato nel Protocollo di Area Vasta, determinando ex-ante una compensazione economica proporzionata e conforme alla Decisione 2012/21/UE
Inoltre dovrà essere presente la predeterminazione dell’entità economica massima dell’incentivo (espresso in euro per passeggero o per rotta) e della durata esatta dei contratti (base triennale certa), l’esplicitazione dei criteri oggettivi e non discriminatori di valutazione delle proposte, rimuovendo ogni asimmetria informativa a carico dei vettori, la quantificazione di una quota finanziaria protetta e vincolata, derivante dai proventi della Rete Aeroportuale Pugliese, da destinare esclusivamente allo start-up dei voli commerciali passeggeri sull’aeroporto di Taranto-Grottaglie e infine l’avvio di un tavolo di coordinamento con l’AGCM per sanzionare la condotta combinata di AdP e Regione Puglia, qualificabile come pratica escludente e abuso di posizione dominante, volto a violare i patti di programmazione e a preservare la posizione monopolistica degli altri scali della rete pugliese a danno dello sviluppo civile dell’aeroporto di Taranto- Grottaglie “Marcello Arlotta”.
Vito Piepoli
