Separazione delle carriere, Mazzella sui Pubblici Ministeri

Caro Direttore e cari destinatari delle mie mail non dite che repetita stufant. Sul tema della separazione delle carriere ho immaginato questa facile

esemplificazione:

Tizio partecipa a un  concorso (di primo grado: dopo la laurea) bandito dalla Amministrazione centrale dello Stato e lo vince: diventa impiegato pubblico e assegnato a svolgere un’attività chiaramente amministrativa.

Caio fa una scelta più ambiziosa: partecipa a un concorso per pochi posti di  difensore in giudizio e consulente legale dello Stato che prevede una prova di primo  (procuratore) e una di secondo grado (avvocato). I due concorsi sono banditi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando Caio li vince: è assegnato, prima come procuratore, poi come avvocato a svolgere attività di difesa e consulenza legale delle Amministrazioni dello Stato, in materia civile (compresa la costituzione di parte civile nei processi penali)o amministrativa. E ciò: o presso l’Avvocatura Generale o presso una delle Avvocature Distrettuali. 

Livio e Sempronio sono due amicientrambi laureati in Giurisprudenza  

che scelgono anche essi, come Tizio, di fare un concorso di primo grado (dopo la laurea) bandito dal Ministro della Giustizia per entrare in Magistratura. Entrambi, con molti altri candidati, lo vincono.

Livio è assegnato al ramo dei giudici con il compito di decidere chi, nella lite, abbia ragione e chi torto.

Sempronio ha il compito degli avvocati dell’accusacon la funzione di rappresentare l’interesse alla punizione dei rei proprio della sua amministrazione, deputata alla  cura del settore della “giustizia”.

Or dunque, sul piano dei compiti e delle conseguenti responsabilità, la situazione dei nostri quattro personaggi è la seguente:

Tizio che svolge un’attività amministrativa deve garantire il buon funzionamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Essendo un dipendente pubblico, il suo  Ministro può essere tenuto, con l’istituto dell’interpellanza parlamentare  a dare spiegazioni alle Camere elette circa l’atteggiamento tenuto da un suo organo su un determinato fatto o una determinata situazione, se ritenuto illegittimo, non corretto, poco ortodosso!  

Caio, come procuratore o avvocato dello Stato si trova in analoga situazione, con la sola differenza che a rispondere al Parlamento per il suo operato è il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito è collocata l’Avvocatura dello Stato.

Livio  che è assegnato a funzioni giudicanti è soggetto soltanto alla legge (ovviamente come da lui interpretata) ed in nome dell’indipendenza e dell’autonomia, necessarie per il suo delicato compito, non v’è autorità che possa essere chiamata a rispondere del suo operato. Si tratta, in altri termini,  di una manifestazione palese di autocrazia assoluta ritenuta essenziale e riconosciuta anche da ogni democrazia. 

Sempronio, assegnato a compiti di mera “accusa” deve fare i conti con il fatto che tale collocazione lo pone fuori dell’ordine giurisdizionale: egli non ha il compito, come il giudice,  di dicere ius  (da cui giurisdizione: iuris dictio) ma solo quello di rappresentare l’esigenza di buona amministrazione che i rei siano sottoposti a giudizio penale e, se del caso, condannati.

Svolgendo compiti latamente “amministrativi”, il Ministro della Giustizia che gli corrisponde lo stipendio,  dovrebbe rispondere in Parlamento per un suo operato “aberrante” ed invece non è così. 

Allo stato, il Pubblico Ministero gode, senza alcuna comprensibile e accettabile giustificazione  della stessa “autocrazia” del giudice (id est: non risponde per niente ed a nessuno anche degli errori più madornali), del tutto assurda in un ordinamento democratico, siede in udienza nell’alto scranno dei giudici (laddove dovrebbe trovare posto, invece,  nella parte bassa dell’emiciclo,  accanto a tutti gli altri avvocati portatori di istanze da sottoporre a giudizio), non si riesce a tenere il conto dei suoi “svarioni” in questi anni di deformata democrazia italiana (in nessun altro ordinamento civile l’accusa ha la stessa posizione autocratica).

Et de hoc satis, anche se non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire  e l’odio di cui si nutrono abbondantemente  religiosi devoti e politici fanatici, invasati delle due ideologie contrapposte e ugualmente aberranti, trasformerà un’occasione utile per  migliorare una Costituzione (che non è affatto la migliore del mondo, come hanno sempre pensato i “trinariciuti”) in una rissa da trivio tra persone che non intendono ritirare il cervello dall’ammasso in cui l‘hanno depositato!

LUIGI MAZZELLA

DA WIKIPEDIA, CHI E’ L’AUTORE DELL’ARTICOLO:

Luigi Mazzella (Salerno, 26 maggio 1932) è un giurista e politico italiano, è stato giudice della Corte costituzionale e Ministro per la funzione pubblica.

Laureatosi in giurisprudenza nel 1954 presso l’Università di Napoli, vinse il concorso per l’Avvocatura dello Stato nel 1956. Ha svolto il ruolo di capo gabinetto in ambito ministeriale e ha svolto incarichi direttivi presso pubbliche istituzioni, a livello nazionale e regionale.

Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 1992, ha redatto saggi, articoli e libri su riviste giuridiche.

Il 13 dicembre 2001 è stato nominato Avvocato Generale dello Stato e lo resta fino al 2005. Dal 14 novembre 2002 al 2 dicembre 2004 è stato Ministro per la funzione pubblica nel Governo Berlusconi II.

Il 15 giugno 2005 è stato eletto dal Parlamento alla Corte Costituzionale. Il successivo 27 giugno ha lasciato l’Avvocatura Generale dello Stato e l’indomani ha giurato come giudice costituzionale. Il 29 gennaio 2013 è stato nominato, dal neoeletto presidente della Corte costituzionale della Repubblica Italiana Franco Gallo, vicepresidente vicario della stessa Corte. Resta alla Consulta fino al 2014.

L’11 dicembre 2017 viene nominato presidente d’onore dell’associazione culturale Liberalismo Gobettiano. Fa parte del comitato scientifico della fondazione Luigi Einaudi.

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