Sinistro veicolo non identificato: per il giudice è impossibile che scompaia!

126 Visite

I fatti. Un automobilista e il suo accompagnatore, coinvolti in un incidente stradale , adivano l’ufficio del giudice di pace di Rodi Garganico per ottenere dall’impresa designata quale Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada il risarcimento dei danni fisici provocati, nel centro abitato di un comune garganico, da autoveicolo non identificato, che, dopo aver provocato il sinistro, proseguiva la marcia senza fermarsi e senza prestare alcuna assistenza.

Il giudice di pace di Rodi Garganico, con sentenza depositata il 20.02.23, rigettava le domande, nonostante la prova testimoniale espletata in corso di causa, che confermava pienamente i fatti esposti negli atti di citazione e cioè che il sinistro era effettivamente accaduto, che erano rimasti coinvolti in due nell’incidente e che l’auto pirata si era dileguata senza fornire soccorso. Per il giudice di pace non sarebbe possibile che in centro abitato, in una strada a doppio senso di marcia, possa scomparire un veicolo o che qualcuno non sia riuscito a prendere il numero di targa(sic!)!

Non si capisce, quindi, in base a quale assunto il giudice laico abbia potuto smentire le risultanze della prova testimoniale. Addirittura l’autoveicolo non identificato, come riferito dai testi escussi (pienamente attendibili, indifferenti e mai contraddittori), si dileguava repentinamente a velocità sostenuta.

In tutti i comuni d’Italia capita che in centro abitato, in strade anche a doppio senso di marcia (ed anche a senso unico!), veicoli non identificati causano danni e si dileguano. Nei comuni garganici, però, per il giudice non togato, diventa difficile credere ciò, pur in presenza di prove!

Il giudice di pace, pur essendo stato affermato dai testimoni che l’autoveicolo non identificato tamponava l’altro veicolo, causandogli danni sul paraurti posteriore sx, richiedeva la prova dei danni subiti dall’autovettura: gli attori richiedevano il risarcimento dei danni fisici, ma il giudice si soffermava sui danni (non richiesti e non richiedibili) dell’auto!

Ancora, per il giudice di prossimità è difficile credere che i testi “recepivano” solamente il colore del veicolo non identificato: cos’altro avrebbero dovuto “recepire” in presenza di un veicolo che procedeva a velocità sostenuta? Forse la targa? Non si può richiedere ai testimoni una diligenza superiore a quella media.

Secondo il giudice non togato, inoltre, l’attore non aveva “inteso” chiamare le forze dell’ordine: dalla prova testimoniale espletata, invece, emergeva che era stata chiamata la polizia locale, ma non rispondeva nessuno al telefono!

Già in altre occasioni (come anche nel caso di specie) il citato giudice di pace aveva ritenuto necessari sia l’intervento delle forze dell’ordine che la presentazione di denuncia-querela in caso di sinistri causati da veicolo non identificato, in aperto contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Continuano, dunque, le sentenze “innovative” che hanno solo l’effetto di aumentare, ancora di più, il contenzioso del giudice d’appello, con conseguenti allungamenti dei tempi necessari per ottenere Giustizia.

Dunque secondo il giudice, di fronte a prove concordanti e susseguenti (e mai contraddittorie) è impossibile a che il pirata si sia dileguato senza che nessuno l’abbia potuto riconoscere. Allora nasce spontanea la domanda: cosa manca acchè il giudice si convinca della buona fede dei ricorrenti?

Franco Marella

 

 

Promo