Rubare 3,5 gk di pinoli è reato, lo dice la Cassazione. E lo spreco di danaro pubblico chi lo paga?

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Non è uno scherzo! Un’altra storia giudiziaria fantastica nel vero senso della parola perché solo una corposa fantasia poteva far approdare nelle aule della Cassazione un furto di 3,5 kg. di pinoli.

Per la Corte non è applicabile la non punibilità per tenuità del fatto al furto organizzato in concorso di 3,5 chili di pinoli non destinati al consumo.

La Cassazione, con la sentenza n. 5970/2020 rigetta il ricorso dell’imputato e condivide le conclusioni della Corte d’Appello che ha ridotto la pena rispetto al primo grado di giudizio, escludendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il furto infatti ha avuto ad oggetto ben tre chili e mezzo di pinoli per il valore di 181 euro, è stato compiuto non per consumare il cibo sottratto, ma per altre finalità infine è stato commesso con un’altra persona, circostanza che fa presumere una certa organizzazione, seppur semplice.

Cioè: due o più persone organizzano il furto di 3,5 kg. di pinoli per un valore di mercato di 181 euro, non destinati all’alimentazione e per questo motivo si instaura un procedimento giudiziario per ben tre gradi!!!! Perché, mi chiedo perché?

 

Ma la storia non è contorta, anzi, come in un film kafkiano, l’imputato e tutto il collegio difensivo sostenevano che doveva essere applicata la tenuità del fatto cosicché la condanna sarebbe stata più lieve.

Ma vi rendete conto che sperpero di danaro pubblico e tempo sottratto che poteva essere impiegato per altri casi magari un tantino più importanti?

La vicenda giudiziaria, direi a carattere straordinario ( è un eufemismo), vede il giudice di prime cure dichiarare l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p. e lo condanna a sei mesi di reclusione e a 154 euro di multa. All’imputato viene contestato, in concorso con un altro soggetto, l’impossessamento di n. 29 buste di pinoli di gr. 100 di una certa marca e di altre 12 di un altro marchio, per il valore complessivo di 181,00 euro, sottratte al legittimo proprietario responsabile del centro commerciale che le esponeva per la vendita.

La Corte d’Appello riforma la sentenza concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena a 4 mesi di reclusione e 103 euro di multa (sai che sforzo!)

Giustamente, la legge lo prevede, l’imputato ricorre in Cassazione asserendo che per lui doveva essere prevista la tenuità del fatto perché alla fin fine si tratta solo di pinoli per altro manco destinati alla alimentazione.

La Cassazione, con sentenza n. 5970/2020 rigetta il ricorso perché infondato, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali.

A me sembra il film di Pinocchio che, intristito e piagnucolone, racconta al giudice pancione e barbuto la sua “iniqua vicenda” truffaldina di cui era stata vittima. Pinocchio pretendeva giustizia e invece si ritrovò carcerato.  Così dev’essere stato per il ladruncolo che voleva intenerire gli “imponenti” Ermellini che non hanno creduto al meschino e lo hanno condannato a 4 mesi di reclusione che non sconterà mai, nemmeno se è recidivo.

Ma se c’era un altro che fine ha fatto?

 Franco Marella

 

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