Cassazione. È il fornitore di energia elettrica a dover provare il corretto funzionamento del contatore

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Con la sente della Cassazione civile, sez. VI, 10 dicembre 2021, n. 39265 , l’anno si chiude bene per i consumatori.

Facciamo chiarezza.

La sentenza della Cassazione spiega che «Chi vende l’energia elettrica, comprandola a sua volta da altro soggetto, riceve da quest’ultimo le informazioni sui consumi, e di conseguenza ha l’onere di pretendere dal venditore, eventualmente con chiamata in causa, la dimostrazione che quei consumi sono correttamente calcolati.

Da qui non si scappa.

In sostanza, la regola della Cassazione, che si era già in precedenza espressa  con analoghe sentenze (Sez. 3. 18195/ 2021; Sez. 3, 19154/ 2018; Sez. Sez. 3, 30290/ 2017; Sez. 3, 12003/ 2017) chiarisce senza ombra di dubbio che è il venditore di energia elettrica a dare prova che il contatore elettrico funzioni e funzionava. Ma la Cassazione dice di più.

L’onere di verificare il corretto funzionamento del contatore sussiste anche nel caso in cui lo stesso contatore è di proprietà altrui. Pertanto il contatore può essere assorbito agli oneri di controllo e verifica di chi eroga il servizio senza addebitare alcun costo al consumatore finale, qualora l’apparato non dovesse funzionare.

Segnalate al vostro fornitore di energia qualsiasi anomalia del contatore e controllate bene le fatture da pagare.

Franco Marella

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